Ordinanza — n. 27587/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC GIULIETTA nato il 03/11/2001 avverso la sentenza del 24/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO(sto avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO Con sentenza del 4/09/2010 il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava a SEJDIC Giulietta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costei concordata con il P.M. in relazione al delitto di tentata rapina pluriaggravata a lei ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla erronea qualifcazione giuridica del fatto, da ricondurre all'ipotesi del tentato furto. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha chiarito, anche in tempi recentissimi, che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La semplice lettura del capo di imputazione consente di escludere la ricorrenza dei rigorosi presupposti necessari per denunciare l'erroneità della qualificazione giuridica, dal momento che la SEJDIC è stata accusata di aver spintonato alle spalle la persona offesa (in precario equilibrio perché sulle scale mobili della metropolitana molto affollata), per poi tentare di impossessarsi del portafogli contenuto nello zaino della predetta. Ogni approfondimento richiesto dalla difesa in ordine al momento dello spintonannento, e alle sue finalità, deve pertanto ritenersi precluso.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC GIULIETTA nato il 03/11/2001 avverso la sentenza del 24/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO(sto avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con sentenza del 4/09/2010 il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava a SEJDIC Giulietta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costei concordata con il P.M. in relazione al delitto di tentata rapina pluriaggravata a lei ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla erronea qualifcazione giuridica del fatto, da ricondurre all'ipotesi del tentato furto. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha chiarito, anche in tempi recentissimi, che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).
La semplice lettura del capo di imputazione consente di escludere la ricorrenza dei rigorosi presupposti necessari per denunciare l'erroneità della qualificazione giuridica, dal momento che la SEJDIC è stata accusata di aver spintonato alle spalle la persona offesa (in precario equilibrio perché sulle scale mobili della metropolitana molto affollata), per poi tentare di impossessarsi del portafogli contenuto nello zaino della predetta. Ogni approfondimento richiesto dalla difesa in ordine al momento dello spintonannento, e alle sue finalità, deve pertanto ritenersi precluso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delkricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consigli Estensore Il Prs' idente VITTORIO AZIENZA •DFP _ PIERO MESSI 'AGOSTINI OS1TAT !N CANCELLERIA A 1 5 LUG 2