Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in appellate court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Patrizia Saccone inadmissible, upholding the conviction for insurance fraud against her and Pasquale Arena. Saccone argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances and exhibited a lack of rigorous motivation in its reasoning. The court rejected these claims, ruling that such grievances merely attack the persuasiveness of the judgment rather than demonstrating a manifest illogicality or contradiction required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in the reasoning of the judgment are inadmissible unless they demonstrate a manifest illogicality, contradiction, or lack of essential motivation that would necessitate a different conclusion.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCONE PATRIZIA nato a NAPOLI il 25/07/1962 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 10/02/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 31/01/2017, nei confronti di ARENA Pasquale e SACCONE Patrizia, in relazione al delitto di frode in assicurazione loro ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione la SACCONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, è necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando la motivazione della Corte territoriale del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo, qui condiviso, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il R8/05/2021 Il Consi ier,e Estensore Il Preskiente VITTORI PAZIEN LA D E - PIERO MESS