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Ordinanza — n. 27583/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27583/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27583/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO TOMMASO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/08/1957 avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 25/09/2017, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 04/02/2016, nei confronti di RUSSO Tommaso, in relazione al delitto di tentata estorsione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il RUSSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Va invero chiarito che, secondo il costante indirizzo di questa Suprema Corte, il dovere motivazionale gravante sul giudice, che ritenga sussistente la recidiva contestata all'imputato, risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (in tal senso cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La motivazione offerta dalla Corte d'Appello nel caso di specie risulta del tutto in linea con il principio richiamato, avendo valorizzato il concreto svolgimento dell'azione delittuosa (con particolare riguardo al carattere insistito della condotta), il precedente per tentata estorsione ritenuto indice di un sistema di vita improntato alla prepotenza e protervia degli atteggiamenti, la mancanza di qualsiasi concreta incidenza, sui fatti, del disturbo di personalità antisociale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione tossicodipendenza dipendenza da sostanze disturbo di personalità pentito grave tentazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO TOMMASO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/08/1957 avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 25/09/2017, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 04/02/2016, nei confronti di RUSSO Tommaso, in relazione al delitto di tentata estorsione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il RUSSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Va invero chiarito che, secondo il costante indirizzo di questa Suprema Corte, il dovere motivazionale gravante sul giudice, che ritenga sussistente la recidiva contestata all'imputato, risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (in tal senso cfr.

Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La motivazione offerta dalla Corte d'Appello nel caso di specie risulta del tutto in linea con il principio richiamato, avendo valorizzato il concreto svolgimento dell'azione delittuosa (con particolare riguardo al carattere insistito della condotta), il precedente per tentata estorsione ritenuto indice di un sistema di vita improntato alla prepotenza e protervia degli atteggiamenti, la mancanza di qualsiasi concreta incidenza, sui fatti, del disturbo di personalità antisociale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso ampiamente idoneo ai fini che qui rilevano, non potendo per converso attribuirsi significativo rilievo al fatto che il precedente per tentata estorsione sia stato seguito da altre condanne irrevocabili, o alla dedotta dipendenza del RUSSO da sostanze alcoliche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 il Il Consig r Estensore sidente VITTORI AZIENZA PIERO ME INI_D'AGOSTINI / _DEPOS q-TATA IN CA i ik IL