Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and reiteration of lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that merely repeated lower court findings without substantive critique. The appellant challenged the conviction for receiving stolen goods and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these grievances lacked the required specificity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of lower court arguments or attacks on the persuasiveness of reasoning without manifest illogic are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETrINELLI MIRKO nato a MILAZZO il 16/11/1994 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Messina, con sentenza in data 29/06/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 26/11/2018, nei confronti dì PETTINELLI Mirko, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il PETTINELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione dì quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa ìllogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i primi due motivi di ricorso non supera il necessario scrutinio dì ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che la spiegazione fornita dal PETTINELLI solo nelle dichiarazioni conclusive del processo di primo grado, in ordine alle circostanze in cui egli sarebbe entrato in possesso della merce di provenienza furtiva, difettava di qualsiasi indicazione in ordine non solo al prezzo pagato, ma anche alle ragioni che lo avrebbero indotto all'acquisto della merce al mercato (circostanze certo meno difficili da rappresentare rispetto all'identificazione dei "due rumeni" che avrebbero venduto la merce stessa).
In altri termini, la Corte d'Appello ha ritenuto la spiegazione del PETTINELLI complessivamente inattendibile, con una valutazione in questa sede non censurabile alla luce anche del consolidato principio secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, la quale ha chiarito, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema dì onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
Quanto alle residue censure, deve osservarsi che la motivazione della Corte in ordine al diniego delle attenuanti generiche (sussistenza di diversi precedenti anche per reati contro il patrimonio; difetto di elementi positivamente valutabili) risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de10' ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 ì Il Consi e/re Estensore Il sidente VITTORI PAZIENZA PIERO MES I D'AGOSTINI D I N EPOSiTATA CANC