Ordinanza — n. 27581/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA ARMANDO nato a CATANIA il 20/04/1977 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA i/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 02/03/2020, confermava la sentenza emessa in data 16/10/2018 dal Tribunale di Enna, con la quale CANNELLA Armando era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. Pen. Propone ricorso per cassazione il CANNELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione della grossolanità della falsificazione dei marchi apposti sulla merce detenuta per la vendita dal ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 27581/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 cod. Pen. Propone ricorso per cassazione il CANNELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione della grossolanità della falsificazione dei marchi apposti sulla merce detenuta per la vendita dal ricorrente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA ARMANDO nato a CATANIA il 20/04/1977 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA i/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 02/03/2020, confermava la sentenza emessa in data 16/10/2018 dal Tribunale di Enna, con la quale CANNELLA Armando era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. Pen. Propone ricorso per cassazione il CANNELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione della grossolanità della falsificazione dei marchi apposti sulla merce detenuta per la vendita dal ricorrente.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato una doglianza già esaminata e disattesa della Corte territoriale, che deve ritenersi manifestamente infondata alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Sez. 2 n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814).
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi ler& Estensore Il P esidente - VITTORI PAZIENZA PIERO MES I D'AGOSTINI ;IN S cANcE_ TA--u. TA i b:RiA 6 LUG 20