Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim of defective reasoning and the defense of prescription expiration. The appellant argued that the lower court failed to justify the criminal liability and that the statute of limitations had passed, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific critique and that the procedural timeline for prescription was correctly calculated from the second-instance judgment date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected on appeal or alleging defects in reasoning other than manifest illogicity are inadmissible, and inadmissibility prevents the formation of a valid litigation relationship, thereby barring the application of prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGRECO PAOLO nato a CARPI il 05/11/1971 avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 23/11/2017, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in data 24/02/2015 nei confronti di GIANGRECO Paolo, in relazione al delitto di ricettazione di assegno a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il GIANGRECO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità, nonché l'estinzione del reato per l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione.
Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, è invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, ai fini specifici che qui interessano, le risultanze a sostegno dell'accusa, evidenziando come la tesi difensiva (secondo cui il GIANGRECO sarebbe entrato lecitamente in possesso dell'assegno, perché a lui consegnato in pagamento per i servizi di pulizia svolti) sia rimasta priva di qualsiasi elemento di riscontro, oltre che smentita dalle ulteriori risultanze (in particolare, il disconoscimento della sottoscrizione da parte della persona offesa).
Manifestamente infondata è la residua censura. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso, qui appena illustrata, preclude l'instaurazione del rapporto processuale in sede di legittimità: deve quindi aversi riguardo, nel calcolo della prescrizione, alla data di emissione della sentenza di secondo grado, largamente anteriore al decorso del termine massimo prescrizionale per il delitto di ricettazione (cfr. sul punto Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, secondo la quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità»).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consigl re 'Estensore Il Pre idente VITTORIO PAZIENZA PIERO MESSI "AGOSTINI ,-..•••••nn .