Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient appellate court reasoning on recidivism and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fulvio Cilisto inadmissible, upholding the lower court's conviction for continued receiving. The appellant argued against the application of recidivism and the severity of the sentence, but the court found the appellate court's reasoning sufficient to demonstrate a continuous criminal process. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The duty to motivate a finding of recidivism is fulfilled when the judgment briefly explains that the conduct constitutes a significant continuation of an already initiated criminal process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILISTO FULVIO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 07/11/1971 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza in data 22/09/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 17/10/2019, nei confronti di CILISTO Fulvio, in relazione ai reati di ricettazione continuata a lui ascritti (ritenuta la continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati). Propone ricorso per cassazione il C'EST°, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità della recidiva e alla misura del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. Va invero chiarito che, secondo il costante indirizzo di questa Suprema Corte, il dovere motivazionale gravante sul giudice, che ritenga sussistente la recidiva contestata all'imputato, risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (in tal senso cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La motivazione offerta dalla Corte d'Appello nel caso di specie risulta del tutto in linea con il principio richiamato, avendo valorizzato - in linea con quanto ritenuto dal primo giudice - la "mole" di precedenti specifici e la gravità dei fatti oggetto del giudizio, ritenendo tali risultanze idonee a far emergere una più accentuata pericolosità sociale.
Quanto poi alla residua censura, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la quantità dei beni oggetto di ricettazione, tale da far ritenere che l'attività di ricettazione venisse svolta in forma professionale: trattasi di percorso argomentativo ampiamente idoneo ai fini che qui interessano, avuto anche riguardo al modesto scostamento (sei mesi) dal minimo edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi 'ere Estensore Il Presidente VITTORI ÌPAZIENZA PIERO MESStIN D'AGOSTINI IN DEP OSU CANCE TATA LLERIA 'IL 16 L UG ozi