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Ordinanza — n. 27578/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific argumentation and misapplication of robbery statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27578/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued for a change in conviction classification and the application of specific theft and robbery articles, but the court found their arguments merely repetitive of those rejected at the appellate level. The court upheld the lower court's factual findings regarding the defendants' roles and the logical progression from theft to violence, rejecting any re-evaluation of evidence or legal interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Cassation appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the appellate court or attacking the persuasiveness of the reasoning without demonstrating manifest illogicity are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments manifest illogicity standard robbery classification appellate court reasoning reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici guida nonostante revoca della patente delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 114 cod. pen.
pen.; l'impossibilità di ricondurre nell'alveo dell'art. 114 cod. pen. il contributo causale offerto dal VAILATTI (alla guida dell'auto pronta a fuggire) e dal TANONI (anch'egli in auto con funzioni rafforzative del proposito criminoso degli altri).
Art. 116 cod. pen.
art. 116 cod. pen
art. 114 cod. pen
pen.; l'impossibilità di ricondurre nell'alveo dell'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'IGNAZIO DENIEL nato a NARNI il 06/08/1992 VAILATTI MOISS nato a ROMA il 18/02/1994 TANONI AMOS nato a ROMA il 28/01/1994 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 29/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Tivoli, in data 13/05/2015, nei confronti di D'IGNAZIO Deniel, VAILATTi Moiss e TANONI Amos, in relazione al reato di rapina impropria aggravata loro ascritto in concorso. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo vizio fdi motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata derubricazione in furto, e violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 114 e 116 cod. pen. al VAILATTI e al TANONI.

I ricorsi sono inammissibili. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i primi motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la colluttazione tra il CAPITANI e il D'IGNAZIO (circostanza idonea ad escludere radicalmente qualsiasi possibilità di derubricazione anche prescindendo dalla chiusura dello sportello); l'esistenza di uno sviluppo logicamente prevedibile tra la sottrazione della borsa e il successivo uso di violenza o minaccia per procurarsi l'impunità, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 116 cod. pen.; l'impossibilità di ricondurre nell'alveo dell'art. 114 cod. pen. il contributo causale offerto dal VAILATTI (alla guida dell'auto pronta a fuggire) e dal TANONI (anch'egli in auto con funzioni rafforzative del proposito criminoso degli altri).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consigl rd Estensore Il Presidente / VITTORIO AZIENZA PIERO MESSrI 'AGOSTINI , i - , D E P C) I TA tt9 CA N c 1-f