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Ordinanza — n. 27577/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27577/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Assunta Boccia inadmissible. The appellant argued for a new evaluation of the victim's credibility and criminal responsibility, but the court found these grounds to be a mere repetition of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and dismissed in the appeal proceedings, lacking any specific argumentative critique against the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments lack of specific critique appeal proceedings review procedural economy principle attendibilità dei testimoni falsa dichiarazione della parte insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA ASSUNTA natcLa NAPOLI il 27/10/1968 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 25/09/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 24/09/2013, nei confronti di BOCCIA Assunta, in relazione ai delitti di usura a lei ascritti ai capi a) e b) della rubrica. Propone ricorso per cassazione la BOCCIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa e alla conseguente affermazione di penale responsabilità.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). In tale condivisibile cornice ermeneutica, il ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello.

Quest'ultima ha infatti diffusamente motivato, per un verso, la propria valutazione di piena attendibilità della persona offesa anche per i pregressi rapporti esistenti con la BOCCIA sin da epoca risalente, per l'assenza di connotazioni calunniose nel narrato e per la compiuta ricostruzione delle operazioni di finanziamento usurario, pur in presenza di qualche imprecisione circa le singole movimentazioni e i flussi finanziari. Per altro verso, la Corte territoriale ha fornito una razionale giustificazione delle circostanze valorizzate dalla difesa sia quanto all'intestatario dell'assegno (persona diversa dalla BOCCIA, come preteso da quest'ultima), sia quanto all'importo di uno degli assegni (riconducibile ad una imprecisione nel ricordo), sottolineando che l'imputata non aveva ritenuto di fornire alcun tipo di ricostruzione alternativa.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi rene Estensore I 'Presidente VITTORI J'AZIENZA PIERO MES D'AGOSTINI ,rD EPos IT-, IN A -rA