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Ordinanza — n. 27576/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in appellate court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Michelangelo Piscopo inadmissible, upholding the aggravated robbery conviction from the Naples Court of Appeal. The appellant argued for a violation of law regarding the non-prevalence of generic mitigating circumstances and alleged flaws in evidence evaluation. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that only manifest illogicality or contradiction in reasoning renders a judgment inadmissible, and finding the appellate court's assessment of witness credibility and physical evidence to be sound.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in the reasoning of the judgment are inadmissible unless they demonstrate manifest illogicality, contradiction, or a failure to address essential aspects requiring a different conclusion.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifest illogicality evidence evaluation generic mitigating circumstances criminal procedure law atti impugnabili partecipazione al reato testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017
tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 11/07/1990 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 13/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 15/07/2013, nei confronti di PISCOPO Michelangelo, in relazione al reato di rapina aggravata lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il PISCOPO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e all'affermazione di penale responsabilità, e violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, con giudizio di prevalenza, delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, in primo luogo, i ripetuti esiti positivi delle individuazioni compiute dalla persona offesa sul PISCOPO (sia fotografica nell'immediatezza, sia di persona in udienza), risultando evidentemente non condivisibile l'assunto difensivo secondo cui dovrebbe conferirsi rilievo assorbente ad incertezze palesate inizialmente dalla persona offesa e riprese nell'ordinanza emessa in sede di riesame.

E ciò anche in relazione agli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte, rimasti tra l'altro privi di confutazione da parte del ricorrente (sostanziale corrispondenza delle fattezze del giubbotto rinvenuto presso il PISCOPO rispetto alla descrizione fattane dal rapinato; contraddittorietà delle dichiarazioni del coimputato FERRIGNO, che aveva ammesso le proprie responsabilità scagionando il PISCOPO ma cadendo in contraddizione nella ricostruzione dei fatti, dapprima escludendo che vi fosse un secondo motorino partecipante all'aggressione ma poi affermando di non conoscere il "quarto complice; vaghezza delle dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa circa l'alibi della partecipazione ad una partita di calcetto, riferita dal PISCOPO).

Per ciò che riguarda la residua censura, deve trovare applicazione l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la sentenza della Corte territoriale si sottrae a censure qui deducibili, non essendo emerse specifiche circostanze trascurate dalla Corte nonostante una puntuale deduzione con i motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell% ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,là/ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consig ere Estensore Il Prsellente VITTORIO AZIENZA PIERO MES N D'AG