Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and unfounded claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by OREFICE Sabato inadmissible. The appellant failed to specifically address the appellate court's reasoning regarding the unavailability of the daughter-in-law's statements and presented manifestly unfounded arguments concerning the subjective element of the crime and the value of the stolen vehicle. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: The cassation appeal must specifically correlate with the challenged reasoning; general complaints or arguments not directly engaging the specific grounds of the decision rendered inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE SABATO nato a CASAVATORE il 19/04/1959 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 02/02/2017, nei confronti di OREFICE Sabato, in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e omessa motivazione quanto alla censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni di AIELLO Elena, vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità e alla mancata applicazione del capoverso dell'art. 648 cod pen.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è aspecifico, difettando della necessaria correlazione con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale ha effettuato una vera e propria "prova di resistenza" all'esito della quale ha confermato la penale responsabilità dell'OREFICE anche prescindendo dalle dichiarazioni rese dalla nuora AIELLO Elena (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); il ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi con tale passaggio motivazionale, con conseguente inammissibilità della doglianza. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte valorizzato gli elementi a carico dell'OREFICE (presenza dell'autovettura nel garage a lui riferibile; disponibilità dell'auto rubata anche nel periodo anteriore il formale trasferimento di proprietà in favore dell'AIELLO; assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla disponibilità della vettura) in termini immuni da censure deducibili in questa sede, risultando anzi la decisione in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, la quale ha precisato, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118).
La Corte d'Appello ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando sia il fatto che la vettura ricettata aveva "un certo valore economico", sia le concrete circostanze ritenute dimostrative della capacità a delinquere dell'OREFICE (il quale aveva mantenuto il possesso della vettura pur facendola intestare ad una terza persona: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). La difesa ricorrente non si è confrontata con tali argomentazioni, limitandosi a ritenere "doveroso", nella fattispecie in esame, il riconoscimento dell'attenuante. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'OREFICE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consig e Estensore Il Presite )1,emn VITTORI PAZIENZA PIERO ME I I D'AGOSTINI `t- .D