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Ordinanza — n. 27574/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27574/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27574/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 22/03/1966 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 13/10/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 30/03/2012, nei confronti CANGIANO Raffaele, in relazione al reato di riciclaggio a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CANGIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Deve invero trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Nella specie, alcuna illegalità della pena è stata prospettata in ordine alla pena risultante dall'accordo stipulato dalle parti (evidentemente con esclusione delle attenuanti generiche) e recepito dal giudice. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 In Il Cons er/e Estensore VITTORI PAZIENZA Il presidente n------IN CA \i,--D E P (TT--rr A ----- . T --,--I 1 PIERO M NI D'AGOSTINI i 1 6 LUG 20

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27574/2021 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 13/10/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 30/03/2012, nei confronti CANGIANO Raffaele, in relazione al reato di riciclaggio a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CANGIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Deve invero trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Nella specie, alcuna illegalità della pena è stata prospettata in ordine alla pena risultante dall'accordo stipulato dalle parti (evidentemente con esclusione delle attenuanti generiche) e recepito dal giudice. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 In Il Cons er/e Estensore VITTORI PAZIENZA Il presidente n------IN CA \i,--D E P (TT--rr A ----- . T --,--I 1 PIERO M NI D'AGOSTINI i 1 6 LUG 20

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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