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Ordinanza — n. 27573/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27573/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27573/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMOSA ROMEO nato a FOGGIA il 12/10/1969 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 07/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 19/10/2018 dal Tribunale di Pescara, con la quale LIMOSA Romeo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione di assegno e di truffa a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il LIMOSA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla reiezione dei motivi di appello. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27573/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto - all'esito di una rigorosa analisi delle risultanze probatorie - di confermare la penale responsabilità per il reato di ricettazione, alla luce della costante giurisprudenza che conferisce rilievo anche all'impossessamento di beni che - proprio come gli assegni - conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita messa in circolazione di monete false truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa corruzione reato economico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMOSA ROMEO nato a FOGGIA il 12/10/1969 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 07/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 19/10/2018 dal Tribunale di Pescara, con la quale LIMOSA Romeo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione di assegno e di truffa a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il LIMOSA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla reiezione dei motivi di appello. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto - all'esito di una rigorosa analisi delle risultanze probatorie - di confermare la penale responsabilità per il reato di ricettazione, alla luce della costante giurisprudenza che conferisce rilievo anche all'impossessamento di beni che - proprio come gli assegni - conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui.

A tali condivisibili argomentazioni, la difesa si è limitata (in assenza di qualsiasi ricostruzione alternativa proveniente dal LIMOSA, sulle circostanze in cui egli era venuto in possesso dell'assegno) a replicare in termini totalmente congetturali che il LIMOSA "ben poteva non conoscere" la provenienza delittuosa, e che "se solo avesse saputo e conosciuto la reale provenienza del titolo, egli si sarebbe certamente astenuto dal consegnarlo". Altrettanto è a dirsi quanto al reato di truffa: l'assunto difensivo secondo cui difetterebbe il dolo del reato, essendosi in presenza di una mera impossibilità sopravvenuta di adempiere, non si confronta con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, che ha tutt'altro che illogicamente valorizzato non solo il dato obiettivo della consegna in pagamento di un assegno di provenienza furtiva, ma anche il comportamento successivo (il LIMOSA propose la consegna di cambiali destinate a non andare a buon fine perché prive di bolli, prima di rendersi irreperibile).

Anche le ineccepibili osservazioni della Corte d'Appello sul termine di prescrizione dei reati, non ancora decorso anche quanto alla truffa per via delle sospensioni verificatesi nel corso del procedimento, sono rimaste prive di qualsiasi effettiva confutazione. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi liére Estensore Il Presidente VITTOR t, PAZIENZA PIERO MESSIC) AGOSTINI -15) iDEPOn ,TA Ni RIA .1 6 LUG 2