Italian Supreme Court dismisses appeal regarding lawyer's absence and sentencing discretion in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Marco Guadagno's cassation appeal inadmissible, rejecting his claims regarding a lawyer's absence and sentencing severity. The court affirmed that the lower appellate court correctly applied principles requiring lawyers to promptly notify professional conflicts and clarified that explicit client authorization for substitute counsel is not mandatory. Furthermore, the court upheld the conviction's sentence as a discretionary judicial choice based on crime gravity, requiring only general motivation rather than detailed reasoning for standard penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The lawyer's duty to promptly notify a professional conflict is fulfilled upon verification of a prior engagement, and sentencing discretion allows general expressions of congruity without detailed reasoning for standard penalties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO MARCO nato a CATANIA il 07/02/1976 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 29/09/2020, confermava la sentenza emessa in data 19/04/2017 dal Tribunale di Treviso, con la quale GUADAGNO Marco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il GUADAGNO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge quanto al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, e vizio di motivazione quanto all'entità della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia.
V. in particolare, da un lato, Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579, secondo cui «l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza.
Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento». D'altro lato, questa Suprema Corte ha altresì chiarito che «in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, non costituisce ostacolo alla possibilità di conferire il mandato ad altro legale, l'indicazione dell'assistito di volersi avvalere solo del legale di fiducia e non di sostituti processuali, nè la sua mancata autorizzazione espressa alla nomina in sostituzione» (Sez. 5, n. 48912 del 28/09/2016, Bartoli, Rv. 268166).
Manifestamente infondata è anche la residua censura, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento'', come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
Nella specie, la Cote territoriale ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio quantificato in misura non lontana dal minimo edittale, con un congruo riferimento, tra l'altro, ai precedenti per fatti analoghi. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i 8/05/2021 Il Consi 'fiere/ Estensore Il P esidente VITTORI /PAZIENZA MES D'AGOSTINIt 6 LU