Italian Court dismisses appeals against car damage conviction citing double conformity and insufficient alternative explanations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Battista Rocco and Mauro inadmissible, upholding their convictions for vehicle damage. The defendants argued that the evidence was insufficient and that the lower courts failed to apply specific statutory provisions regarding non-punishability. The court rejected these claims by applying the principle of double conformity, requiring the appeals to be evaluated alongside the consistent reasoning of the first and second instance judgments, which established a clear factual narrative supported by multiple witnesses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; In cases of double conformity, appellate and cassation reviews must jointly assess the reasoning of both lower courts, precluding the court from re-evaluating facts or substituting its own opinion on the sufficiency of evidence when the lower courts' conclusions are consistent and based on the same factual matrix.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BATTISTA ROCCO nato a SAN VITO CHIETINO il 03/02/1957 DI BATTISTA MAURO nato a LANCIANO il 23/06/1994 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza in data 12/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Lanciano, in data 02/02/2017, nei confronti di DI BATTISTA Rocco e DI BATTISTA Mauro, in relazione al delitto di danneggiamento di autovettura loro ascritto in concorso. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, alla sua ascrivibilità agli imputati (un solo teste aveva visto il solo DI BATTISTA Mauro con qualcosa in mano, fare gesti circolari sul cofano), alla sussistenza del concorso di persone e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (a tale ultimo riguardo, si censurano i riferimenti, del tutto generici, alla "tipologia del danno" e alle "modalità di comportamento").
I ricorsi sono inammissibili. È invero necessario tener conto, nell'apprezzamento delle censure difensive, anche del percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di primo grado, in applicazione del consolidato principio per cui, in presenza di una "doppia conforme", le valutazioni espresse delle due sentenze di merito devono essere apprezzate congiuntamente, concorrendo a dar luogo ad un unico complesso argomentativo (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). In tale ottica ricostruttiva, deve osservarsi, quanto al primo motivo, che i ricorrenti censurano in realtà il merito delle valutazioni operate concordemente dai giudici di primo e secondo grado, prospettando una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.
Del resto, la sentenza di primo grado ha diffusamente motivato in ordine alla riconducibilità agli imputati del danneggiamento della vettura di D'ALESSANDRO Manuel, riportando le deposizioni i dei testi che avevano visto due individui armeggiare presso la vettura della persona offesaed indicandoli a quest'ultima mentre i due si stavano allontanando (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado, in cui si richiamano tra l'altro le dichiarazioni del teste SEODORESCU, secondo cui DI BATTISTA Mauro si era posizionato sul cofano con qualcosa in mano, mentre DI BATTISTA Rocco era al lato della vettura; il teste ha precisato di aver subito avvisato il D'ALESSANDRO, e di aver notato dei segni freschi sul cofano, corrispondenti ai gesti che il teste aveva visto dare dal ragazzo).
Il Tribunale ha altresì valorizzato i cattivi rapporti esistenti tra gli imputati e la persona offesa, per via di alcune vertenze giudiziarie pendenti. In definitiva, la decisione di conferma della Corte territoriale, fondata sulle convergenti testimonianze, sulla insussistenza di spiegazioni alternative alla condotta e ai movimenti degli imputati, nonché sul diretto accertamento dei danni da parte del Carabiniere accorso sul posto, risulta del tutto immune da censure deducibili in questa sede, anche alla luce delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.
Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento alla residua censura. I sintetici richiami della Corte territoriale alle modalità della condotta e alla tipologia del danno devono essere integrati con quanto osservato dal giudice di primo grado in ordine alla impossibilità di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo ai "solchi impressi sul confano e su gran parte della carrozzeria di un veicolo Mercedes" (cfr. pag. 5 della sentenza del Tribunale di Lanciano). Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dei DI BATTISTA, e la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consi Estensore Il Pr sidente VITTORI 4PAZIENZA PIERO MES I D'AGOSTINI D N EPOSITATA CAN