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Ordinanza — n. 27569/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to provide supporting evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27569/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked the required specificity and self-sufficiency mandated by criminal procedure rules. The appellant argued that valid complaints were missing for certain offenses but failed to precisely identify which specific acts lacked documentation or to submit the relevant meeting minutes and complaints. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the legal threshold for review and ordered the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 165-bis disp. att. c.p.p.: A cassation appeal must be specific and self-sufficient, requiring the appellant to precisely indicate the acts allegedly mischaracterized and provide the necessary supporting documentation to the clerk of the court that issued the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement self-sufficiency principle failure to allege evidence criminal procedure rules censura formulata in modo carente oltraggio alla corte allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 165-bis disp. att. c.p.p.
276432, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp.
Art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11
pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
276432, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432
sul punto, tra le altre, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIOTTI MASSIMO nato a GENOVA il 23/09/1959 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 05/03/2020, riformava parzialmente (dichiarando non doversi procedere per uno dei reati contestati, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 15/11/2017 dal Tribunale di Genova, con la quale GRIOTTI Massimo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di appropriazione indebita a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il GRIOTTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo che anche per gli altri episodi difettava una valida querela.

Il ricorso è inammissibile, perché privo dei necessari requisiti di specificità ed autosufficienza. Il ricorrente ha invero prospettato il difetto di una valida querela anche per gli episodi per i quali la Corte aveva confermato la condanna in primo grado, asserendo l'insussistenza di un mandato all'amministratore: ha peraltro formulato tale rilievo in modo indistinto, senza alcuna puntuale disamina delle singole fattispecie, e soprattutto omettendo di non solo di allegare la documentazione pertinente (assemblee condominiali, querele sporte dagli amministratori), ma anche di fornire le necessarie specifiche indicazioni relative alla documentazione medesima (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 . Il Consi Estensore Il presidente VITTORI PAZIENZA PIERO MES D'AGOSTINI • DEPOSITATA IN CANI(.7,ELLERIA r11,_.7