Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific argumentation against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Parbone De Matteis Maichol inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the second-instance conviction for complicity in fraud, arguing insufficient evidence, but failed to provide specific arguments countering the appellate court's detailed reasoning regarding the defendant's contribution to the crime. The court ruled that the appeal lacked the necessary correlation with the lower court's motivations, violating established jurisprudence on inadmissible appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; in cassation appeals, grounds are deemed generic not only when intrinsically indeterminate but also when they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARBONE DE MATTEIS MAICHOL nato a PESCARA il 19/09/1987 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 16/09/2020, riformava la sentenza emessa in data 24/01/2019 dal Tribunale di Pescara, con la quale PARBONE DE MATTEIS Maichol era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di truffa) in concorso con persona ignota. In particolare, la Corte d'Appello riteneva sussistente l'originario titolo di reato, e mitigava conseguentemente il trattamento sanzionatorio previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che, da un lato ha ritenuto sussistente la truffa originariamente contestata avuto riguardo alla condotta della complice rimasta ignota, che aveva rassicurato la persona offesa - la quale aveva risposto all'annuncio sul sito subitoit - circa l'immediata spedizione della macchina fotografica in vendita dopo il pagamento, a mezzo di bonifico bancario da eseguire utilizzando le coordinate bancarie fornite dalla donna risultate corrispondere alla carta PostePay del ricorrente; peraltro, eseguito il pagamento, la donna aveva comunicato alla persona offesa l'avvenuto invio della macchina fotografica, per poi rendersi irreperibile.
D'altro lato, la Corte territoriale ha preso in considerazione la posizione del PARBONE DE MATTEIS, osservando che egli, pur non avendo direttamente preso parte alla condotta decettiva in danno della persona offesa, aveva tuttavia offerto un decisivo contributo per la consumazione del reato, mettendo a disposizione la propria PostePay per la ricezione della somma da parte della persona offesa. A fronte di tale percorso argomentativo, immune da censure deducibili in questa sede, il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione della sufficienza degli elementi acquisiti per una sentenza di condanna, senza in alcun modo offrire una prospettazione idonea a confutare il costrutto accusatorio secondo cui il ricorrente aveva pienamente concorso nella truffa con la complice rimasta ignora.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il Ìú/05/2021 Il Consig iere Estensore Il Pr sidente VITTORI PAZIENZA PIERO MESS D'AGOSTINI DEPOSITATA IN 1 CAN