Cassation appeal dismissed as generic due to lack of specific argumentation against lower court's credibility findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the arguments were deemed generic and lacked a specific confrontation with the lower court's reasoning. The appellant challenged the credibility of the victim and the sentencing, but failed to address the precise factual basis used by the Court of Appeal to validate the victim's testimony. Consequently, the court upheld the dismissal based on the established principle that cassation grounds must directly correlate with the specific motivations of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Cassation appeals must not be generic but must demonstrate a specific correlation with the reasons underpinning the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGHORONOR GLORY nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 14/07/2020, confermava la sentenza emessa in data 04/07/2019 dal Tribunale di Livorno, con la quale IGHORONOR Glory era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni in ordine alla propria identità personale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa del capo A), e alla misura del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa non solo perché rese nell'immediatezza in termini precisi e circostanziati, ma anche alla luce degli elementi di riscontro del suo racconto direttamente apprezzati dagli operanti (possesso in capo al ricorrente delle chiavi di casa della persona offesa, tumefazione dell'area periorbitale).
Altrettanto generica è la residua censura, avuto anche riguardo alla individuazione della pena base per la rapina nei limiti edittali, della concessione in primo grado delle attenuanti generiche (ritenuta "benevola" dal giudice di appello) e del modesto aumento apportato per i reati satellite. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 n Il Consigliere Estensore Il Presidente VITTORI /PAZIENZA PIERO ME INI D'AGOSTINI DEP IN OSITATA CAN