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Ordinanza — n. 27566/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27566/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27566/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC KRISTINA nato a SASSUOLO il 05/03/1977 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 08/09/2020, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzíonatorio per il capo c e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pisa, in data 28/01/2019, nei confronti di SALKANOVIC Kristina, in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 186 c.d.s. a lei ascritti ai capi b e c della rubrica (il Tribunale aveva invece assolto l'imputata dal reato di furto aggravato in concorso a lei ascritto al capo a).

Regesto Legislator

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artt. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 27566/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione la SALKANOVIC, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707. Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crìtica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite verosimiglianza della persecuzione porto abusivo di armi produzione di documenti probatori documenti mancanti impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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artt. 707 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC KRISTINA nato a SASSUOLO il 05/03/1977 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 08/09/2020, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzíonatorio per il capo c e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pisa, in data 28/01/2019, nei confronti di SALKANOVIC Kristina, in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 186 c.d.s. a lei ascritti ai capi b e c della rubrica (il Tribunale aveva invece assolto l'imputata dal reato di furto aggravato in concorso a lei ascritto al capo a).

Propone ricorso per cassazione la SALKANOVIC, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707. Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crìtica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di censure del merito della valutazione operata dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato - oltre alla sussistenza di precedenti contro il patrimonio, peraltro incontroversa - l'idoneità degli oggetti sequestrati ad aprire serrature o a forzare chiusure di vario tipo, l'inverosimiglianza della spiegazione difensiva attesa l'ora (tarda serata) in cui gli oggetti erano stati portati, l'irrilevanza della documentazione prodotta per comprovare l'attività di raccolta del ferro asseritamente svolta dalla SALKANOVIC, atteso che la stessa risultava non riguardare il vasto arco temporale compreso tra il 2011 e il 2018 (i fatti risalgono al 2016).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 n i Il Consi iere Estensore Il Presi nte / VITTORK PAZIENZA PIERO MES )'D'AGOSTINI i ,— :‘,.._ POSI