Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by DULVI Luigi inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a different legal characterization of the extortion and resistance charges, but the Court found his arguments were merely a repetitive restatement of issues already examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal failed because it lacked specific, new argumentation to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and definitively rejected by the Court of Appeal, lacking the necessary specific and critical argumentation required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DULVI LUIGI nato a NAPOLI il 21/06/1966 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; ••n
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 14/07/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Pisa, in data 13/10/2015, nei confronti di DULVI Luigi, in relazione ai delitti di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale a lui ascritti ai capi a) e b) della rubrica. Propone ricorso per cassazione il DULVI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di estorsione, alla mancata derubricazione in quello di cui all'art. 393 cod.
Pen. E al mancato apprezzamento delle prove offerte dalla difesa quanto al reato di resistenza. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
In tale condivisibile cornice ermeneutica, il ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto integrata la fattispecie estorsiva da un lato valorizzando la minaccia di adire l'autorità giudiziaria onde ottenere la somma di danaro poi effettivamente consegnata in un incontro avvenuto sotto il controllo dei Carabinieri, dall'altro sottolineando l'assoluta impossibilità di pretendere, anche solo in astratto, la J y somma in questione qualora si fosse rivolto all'A.G.
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte, che per un verso ha chiarito che «in tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia» (Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256874). Per altro verso, costituisce principio del tutto incontroverso quello per cui «integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria» (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967): in tale prospettiva, dalla stessa prospettazione contenuta in ricorso appare evidente che un "preteso diritto" tutelabile dinanzi ad un giudice avrebbe potuto essere individuato nella prosecuzione del rapporto di locazione, non certo nell'ottenimento delle consistenti somme pretese dal ricorrente.
Quanto alla residua censura, ne va evidenziato il carattere reíterativo e aspecifíco, dal momento che il ricorrente evita di confrontarsi con il passaggio motivazionale in cui la Corte d'Appello chiarisce che il DULVI continuò a brandire la mazza da baseball contro ì Carabinieri intervenuti pur dopo che gli stessi si erano ripetutamente qualificati, sia prima che dopo l'abbattimento della porta finestra. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellsÌ ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilíricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8/05/2021 Il ConsigRer Estensore Il Pr sidente VITTORIO AZIENZA PIERO MES D'AGOSTINI L DEPOSITATA IN CANCE