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Ordinanza — n. 27564/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27564/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27564/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICCHIERINI GINCO nato a FIRENZE il 14/08/1971 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 02/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Livorno, in data 30/09/2013, nei confronti di BICCHIERINI Ginco, in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BICCHIERINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto» (Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv. 253906.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 27564/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In senso conforme, tra le altre, Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 ). La Corte d'Appello ha fatto buon governo di tali principi, escludendo la concedibilità dell'attenuante proprio per la già avvenuta applicazione del capoverso dell'art. 648 cod. pen. in considerazione del modesto valore dei beni ricettati. Né può in alcun modo condividersi la prospettazione difensiva secondo cui la restituzione al proprietario di quanto originariamente sottratto dovrebbe spiegare un'autonoma rilevanza ai fini dell'applicazione dell'attenuante che qui rileva.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento ricettazione risarcimento per atto illecito recidiva nell'infrazione risarcimento alle vittime di reati confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte d'Appello ha fatto buon governo di tali principi, escludendo la concedibilità dell'attenuante proprio per la già avvenuta applicazione del capoverso dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICCHIERINI GINCO nato a FIRENZE il 14/08/1971 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 02/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Livorno, in data 30/09/2013, nei confronti di BICCHIERINI Ginco, in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BICCHIERINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto» (Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv. 253906.

In senso conforme, tra le altre, Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 ). La Corte d'Appello ha fatto buon governo di tali principi, escludendo la concedibilità dell'attenuante proprio per la già avvenuta applicazione del capoverso dell'art. 648 cod. pen. in considerazione del modesto valore dei beni ricettati. Né può in alcun modo condividersi la prospettazione difensiva secondo cui la restituzione al proprietario di quanto originariamente sottratto dovrebbe spiegare un'autonoma rilevanza ai fini dell'applicazione dell'attenuante che qui rileva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso V328/05/2021 Il Consigr,t Estensore Presidente VITTORIO ylAZIENZA PIERO ME 1NI D'AGOSTINI i DEPOSITATA IN CANCELLERIA j 16 LUG