Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27563/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27563/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27563/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI QUADRI CLAUDIO ANDREA nato a TORINO il 07/05/1977 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 20/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 07/04/2016 dal Tribunale di Alessandria, con la quale DELLI QUADRI Claudio Andrea e ZENARO Claudia erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione loro ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il DELLI QUADRI, a mezzo del proprio difensore, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che "la sentenza oggetto di ricorso è stata dunque emessa in violazione dell'art. 63 co.2 c.p.p. e come tale deve essere annullata".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 63 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il DELLI QUADRI, a mezzo del proprio difensore, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che "la sentenza oggetto di ricorso è stata dunque emessa in violazione dell'art. 63 co.2 c.p.p. e come tale deve essere annullata".

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso per inadempienza procedura di ricusazione azione di contestazione condanna al pagamento pecuniario esame di cassazione clausola di esclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 63 cod. proc. pen
Sia la prospettata necessità di emettere sentenza per non aver commesso il fatto, sia la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., risultano infatti meramente enunciate, senza alcuna articolazione di argomenti giustificativi a sostegno di tali affermazioni, né alcun richiamo a risultanze acquisite.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI QUADRI CLAUDIO ANDREA nato a TORINO il 07/05/1977 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 20/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 07/04/2016 dal Tribunale di Alessandria, con la quale DELLI QUADRI Claudio Andrea e ZENARO Claudia erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione loro ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il DELLI QUADRI, a mezzo del proprio difensore, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che "la sentenza oggetto di ricorso è stata dunque emessa in violazione dell'art. 63 co.2 c.p.p. e come tale deve essere annullata".

Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. Sia la prospettata necessità di emettere sentenza per non aver commesso il fatto, sia la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., risultano infatti meramente enunciate, senza alcuna articolazione di argomenti giustificativi a sostegno di tali affermazioni, né alcun richiamo a risultanze acquisite. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si ritiene equa, alla luce della struttura del ricorso depositato - di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consig erie Estensore Il Presidente VITTORI PAZIENZA DEPOSITATA PIERO !l'E INI D'AGOSTINI IN CANCELLERIA il 16 LUG 2021 FUNZIO