Ordinanza — n. 27562/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASHI BESTOR nato il 15/09/1990 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Livorno, in data 20/05/2013, nei confronti di GASHI Bestor, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il GASHI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione e al diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 27562/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). j In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i primi due motivi di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che il GASHI non aveva fornito alcuna spiegazione circa il proprio possesso del ciclomotore risultato di provenienza furtiva, con la conseguente impossibilità di ritenere configurabile il meno grave reato di cui all'art. 712 cod.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASHI BESTOR nato il 15/09/1990 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Livorno, in data 20/05/2013, nei confronti di GASHI Bestor, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il GASHI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). j In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i primi due motivi di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che il GASHI non aveva fornito alcuna spiegazione circa il proprio possesso del ciclomotore risultato di provenienza furtiva, con la conseguente impossibilità di ritenere configurabile il meno grave reato di cui all'art. 712 cod.
Pen., difettando qualsiasi titolo traslativo e comunque qualsiasi documento attestante la proprietà del mezzo. In definitiva, la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui «ai finì della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, la quale ha chiarito, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
Va infine evidenziata la genericità della residua censura, dal momento che - a fronte di una motivazione imperniata sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche - la difesa si è limitata a sostenere di aver segnalato con l'atto di appello alcun parametri rilevanti, senza peraltro specificare in alcun modo su quali basi avesse sollecitato l'applicazione delle predette attenuanti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2021 / Il Consig ieré Estensore Il Presidente VIuORIc , PAZIENZA D EPOSITATA PIERO ME I