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Ordinanza — n. 27561/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27561/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27561/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA VITO nato a BIANCAVILLA il 21/11/1998 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 14/07/2020, confermava la sentenza emessa in data 19/09/2019 dal G.u.p. del Tribunale di Catania, con la quale LIOTTA Vito - per quanto qui specificamente rileva - era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina a lui ascritto al capo b) della rubrica. Propone ricorso per cassazione il LOTTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'inutilizzabilità dell'indagine comparativa espletata dalla polizia giudiziaria. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento, perché generico» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il ricorrente ha prospettato l'inutilizzabilità dell'accertamento comparativo svolto dalla P.G. senza in alcun modo effettuare la "prova di resistenza" nel senso appena chiarito: tale omissione rende evidentemente ultroneo ogni approfondimento della questione prospettata. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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indagine penale suppletiva inchiesta per reati di droga indagine su reati finanziari diritto a un'inchiesta effettiva inutilizzabilità delle prove illecite indagine per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA VITO nato a BIANCAVILLA il 21/11/1998 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 14/07/2020, confermava la sentenza emessa in data 19/09/2019 dal G.u.p. del Tribunale di Catania, con la quale LIOTTA Vito - per quanto qui specificamente rileva - era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina a lui ascritto al capo b) della rubrica. Propone ricorso per cassazione il LOTTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'inutilizzabilità dell'indagine comparativa espletata dalla polizia giudiziaria. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento, perché generico» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).

Nella specie, il ricorrente ha prospettato l'inutilizzabilità dell'accertamento comparativo svolto dalla P.G. senza in alcun modo effettuare la "prova di resistenza" nel senso appena chiarito: tale omissione rende evidentemente ultroneo ogni approfondimento della questione prospettata. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consig erE; Estensore Il Presidente VIuORIaÀAAZIENZA PIERO ME D'AGOSTINI n DEPOSITATA IN CANCELLERIA i i 6 LUG 2