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Ordinanza — n. 27558/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27558/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27558/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA VALERIO nato a CATANIA il 14/06/1992 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 03/07/2020, riformava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 07/12/2012, nei confronti di RENNA Valerio, in relazione al delitto di furto aggravato di un ciclomotore a lui ascritto in concorso. In particolare, accogliendo un motivo di appello, la Corte territoriale riqualificava la condotta del RENNA in termini di ricettazione, applicando l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 27558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tale prospettiva, il termine decennale previsto per un delitto di ricettazione commesso nel 2011 non era evidentemente ancora decorso alla data della pronuncia in appello (e l'inammissibilità dell'odierna impugnazione assorbe qualsiasi ulteriore profilo). Altrettanto è a dirsi quanto alla seconda censura, avuto riguardo all'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Parole chiave

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attenuazione della pena infrazione privilegiata recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale altri reati alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
In particolare, accogliendo un motivo di appello, la Corte territoriale riqualificava la condotta del RENNA in termini di ricettazione, applicando l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Senza limitarsi ad un richiamo dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA VALERIO nato a CATANIA il 14/06/1992 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 03/07/2020, riformava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 07/12/2012, nei confronti di RENNA Valerio, in relazione al delitto di furto aggravato di un ciclomotore a lui ascritto in concorso. In particolare, accogliendo un motivo di appello, la Corte territoriale riqualificava la condotta del RENNA in termini di ricettazione, applicando l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio.

Propone ricorso per cassazione il RENNA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e violazione di legge quanto alla pena irrogata. COn memoria del 17/05/2021, il difensore replica alla requisitoria scritta dal P.M. censurando la ritenuta inammissibilità del ricorso, non essendo la prima censura stata mai esaminata. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo questa Suprema Corte chiarito che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

In tale prospettiva, il termine decennale previsto per un delitto di ricettazione commesso nel 2011 non era evidentemente ancora decorso alla data della pronuncia in appello (e l'inammissibilità dell'odierna impugnazione assorbe qualsiasi ulteriore profilo). Altrettanto è a dirsi quanto alla seconda censura, avuto riguardo all'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nella specie, la spregiudicatezza palesata dal RENNA nell'accettare l'incarico di spostare il ciclomotore di provenienza furtiva, e la contiguità agli ambienti di microcriminalità presupposta dalla vicenda, sono stati ritenuti decisivi (peraltro, la Corte territoriale non ha ritenuto di poter conferire particolare rilievo alle ammissioni dell'imputato, intervenute ad arresto operato e in presenza di elementi a carico inequivoci. Altrettanto è a dirsi quanto alla residua censura. Senza limitarsi ad un richiamo dell'art. 133 cod. pen. (come pure sarebbe stato possibile, secondo costante giurisprudenza, in caso di pena non superiore al medio edittale), la Corte d'Appello ha posto l'accento sull'intensità del dolo insita nell'accettazione di un incarico che sarebbe stato retribuito con il danaro che i complici (di cui il RENNA aveva taciuto i nominativi) avrebbero ricavato dalla vendita del ciclomotore di provenienza furtiva).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deci o il,/28/05/2021 Il Consig iere Estensore Il Pre dente VITTORI& PAZIENZA PIERO M INI D'AGOSTINI 'DEPOSITATA IN