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Ordinanza — n. 27557/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism prescription due to pandemic suspension rules and indirect evidence sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27557/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the crime of receiving had expired due to pandemic-related procedural suspensions. The defendant argued the vehicle was legally acquired before the sale, but the court found indirect evidence of lack of ownership documentation sufficient to prove subjective intent. Consequently, the court applied specific suspension rules for hearings fixed during the pandemic period and upheld the lower court's conviction based on established precedents regarding indirect proof in criminal cases.

Regesto Legislator

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Art. 83, commi 1 e segg., d.l. n. 18 del 17 marzo 2020; Sez. U n. 5292 del 26/11/2020; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016: The suspension of prescription terms applies only to proceedings with hearings fixed during the emergency period or where a term began then, not generally; subjective intent in receiving crimes may be proven by indirect evidence such as lack of ownership documentation.

Parole chiave

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prescription suspension pandemic emergency crime of receiving indirect evidence subjective intent procedural inadmissibility Cassazione Roma documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 83, commi 1 e segg., d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Deve infatti rilevarsi che il giudizio di secondo grado, inizialmente fissato per l'udienza del 06/05/2020, è stato rinviato d'ufficio, ricadendo nel primo periodo di sospensione ex lege ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, commi 1 e segg., d.l.
Sez. U n. 5292 del 26/11/2020
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 5292 del 26/11/2020
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APOLITO MAURIZIO nato a MILANO il 18/02/1977 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 14/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 07/03/2016, nei confronti di D'APOLITO Maurizio, in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione l'imputato censurando la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e la illogicità della motivazione che non aveva considerato che la vettura, prima della rivendita a terzi, era stata acquistata dal D'APOLITO presso un rivenditore di auto usate che gli aveva consegnato fotocopie dei documenti dell'auto.

Il ricorso è inammissibile. Non può essere anzitutto condiviso l'assunto per cui il reato ascritto al D'APOLITO, commesso "in epoca successiva e prossima al 06/09/2010" (cfr. il capo di imputazione), si sarebbe prescritto in data anteriore alla sentenza d'appello (emessa in data 14/10/2020). Deve infatti rilevarsi che il giudizio di secondo grado, inizialmente fissato per l'udienza del 06/05/2020, è stato rinviato d'ufficio, ricadendo nel primo periodo di sospensione ex lege ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, commi 1 e segg., d.l. n. 18 del 17/03/2020 (conv. con modif. dalla legge 24/04/2020 n.

27) all'udienza del 14/10/2020. Deve quindi trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez.

U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, la quale ha tra l'altro escluso, in motivazione, che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito - come nella specie - una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). Le residue doglianze sono manifestamente infondate. Il ricorrente, pur formalmente prospettando un vizio di legittimità, censura in realtà il merito della valutazione operata dalla Corte territoriale che - in piena sintonia con il primo giudice - ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato, valorizzando la mancanza di documentazione attestante la proprietà del mezzo e la scelta processuale di non fornire alcun tipo di spiegazione alternativa.

Si tratta di un percorso argomentativo in linea con il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, la quale ha precisato, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/05/2021 Il Consig 12(r Estensore Il Presidente VITTORI AZIENZA PIERO MEtNI D'AGOSTINI iDEPOS1TATA IN CAN