Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27556/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds for generic mitigation and distinct crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a fraud conviction against the appellant. The appellant argued for a violation of the principle of double jeopardy based on a prior conviction for misappropriation of the same vehicle, while also requesting generic mitigating circumstances. The court rejected the double jeopardy claim because the fraud involved contract conclusion whereas the misappropriation involved failure to return the vehicle, and dismissed the mitigation request due to the appellant's failure to provide specific factual grounds beyond a generic reference to the appellate act.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 649 c.p.p.; Art. 5 c.p.p.: The principle of double jeopardy does not apply when distinct criminal acts constitute separate offenses, and appeals for generic mitigating circumstances must be substantiated with specific factual arguments rather than general references to prior proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
bis in idem principle generic mitigating circumstances fraud conviction misappropriation offense cassation inadmissibility distinct criminal acts specific factual grounds ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 649 c.p.p.
Art. 5 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO ANTONIO nato a TORINO il 16/04/1962 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 18/10/2016, nei confronti di MARTINO Antonio, in relazione al delitto di truffa a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il MARTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento al bis in idem conseguente alla intervenuta condanna irrevocabile del MARTINO per l'appropriazione indebita del medesimo furgone oggetto del presente giudizio, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. Deve invero condividersi, quanto al primo motivo, l'impostazione della Corte territoriale che ha escluso la violazione del ne bis in idem ponendo in rilievo che le condotte dell'odierno giudizio, ritenute integrare il delitto di truffa, hanno avuto ad oggetto la conclusione del contratto di noleggio del furgone (ottenuto grazie alla consegna, in garanzia, di un assegno rivelatosi relativo ad un conto corrente da tempo estinto), mentre il reato di appropriazione indebita è stato commesso dal MARTINO attraverso la mancata restituzione del furgone noleggiato grazie alla predetta condotta truffaldina.

Quanto poi al secondo motivo, va evidenziato il carattere aspecifico del ricorso. Invero, l'affermazione della Corte territoriale relativa all'insussistenza di concreti elementi idonei a fondare la concessione delle invocate attenuanti generiche non è stata confutata con la necessaria specificità, essendosi il ricorrente limitato ad un generico rinvio all'atto di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così decisp(n28/05/2021 Il Consig r Estensore Il presidente VITTORIO !PAZIENZA PIERO MES D'AGOSTINI DEPOSITATA IN CANCEI, LERI