Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of appellate grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mancino against the Court of Appeal of Cagliari inadmissible. Mancino argued a defect in the lower court's reasoning regarding the subjective element of the extortion crime, but the Supreme Court found the complaint to be a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level. The court emphasized that such grievances, which merely attack the persuasiveness or rigor of the reasoning without presenting new specific criticisms, are legally inadmissible and constitute an impermissible review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Cassation appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of appeal, or attacking the persuasiveness and rigor of the reasoning without specific criticism, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO FERDINANDO nato a ORISTANO il 19/11/1958 avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello dì Cagliari, con sentenza in data 08/04/2019, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari nei confronti di MANCINO Ferdinando, in relazione al delitto di estorsione a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il MANCINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, ai fini specifici che qui interessano, il contributo causale fornito presentandosi come direttore di banca o avvocato della VITALI, i versamenti del FORMOLA e della VITALI sulla carta postepay del MANCINO, l'illogicità delle spiegazioni fornite da quest'ultimo al riguardo anche in ordine all'attivazione di una nuova postepay da destinare al figlio dei due complici.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8/05/2021 Il Presidente Il Consi Estensore I