Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27554/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27554/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27554/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI HASSEN nato il 16/12/1994 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \/ E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 17/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di RIMINI, in data 11/10/2019, nei confronti di FERCHICHI HASSEN in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Il motivo è inammissibile perché manifestamente non fondato avendo il giudice di appello compiutamente motivato il riconoscimento della recidiva in ragione della pericolosità manifestata con la consumazione del fatto di rapina e della reazione ai danni della Polizia con valutazione del tutto immune dai lamentati vizi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Il motivo è inammissibile perché manifestamente non fondato avendo il giudice di appello compiutamente motivato il riconoscimento della recidiva in ragione della pericolosità manifestata con la consumazione del fatto di rapina e della reazione ai danni della Polizia con valutazione del tutto immune dai lamentati vizi.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione crimine criminalità persistente reati contro la tranquillità pubblica ripetute violazioni del diritto degli stranieri rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI HASSEN nato il 16/12/1994 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \/

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 17/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di RIMINI, in data 11/10/2019, nei confronti di FERCHICHI HASSEN in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Il motivo è inammissibile perché manifestamente non fondato avendo il giudice di appello compiutamente motivato il riconoscimento della recidiva in ragione della pericolosità manifestata con la consumazione del fatto di rapina e della reazione ai danni della Polizia con valutazione del tutto immune dai lamentati vizi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec o il 14/05/2021 Il Consi liere Estens IGN. AI, Il Presidente GI ANNA VERGA DEPOSITA IN CANCELLE A 16 LUG 20