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Ordinanza — n. 27553/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded claims regarding arrest and liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Recupero Gabriele inadmissible due to manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the lower court's confirmation of a robbery conviction, specifically questioning the legality of the arrest and the defendant's liability. The court rejected these claims because they sought a factual re-evaluation reserved for the trial judge and lacked legal merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 628 CP: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the trial judge, and appeals based on such re-evaluation are inadmissible if manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded factual re-evaluation arrest in flagrante robbery conviction trial judge authority procedural costs commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 628 CP
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 10/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 07/10/2019, nei confronti di RECUPERO GABRIELE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO GABRIELE nato a SESTO SAN GIOVANNI il 20/06/1990 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 10/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 07/10/2019, nei confronti di RECUPERO GABRIELE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla legittimità dell'arresto in flagranza ed alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

Innanzi tutto alcun fondamento assumono in questa sede le doglianze relative alla legittimità dell'arresto in flagranza trattandosi di fase autonoma del procedimento. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondate sul riconoscimento nell'immediatezza dei fatti da parte di due testimoni, sulla identità dei capi di abbigliamento e sulla presenza di una escoriazione appena procuratosa all'atto della fuga dai luoghi di consumazione della rapina.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 D IN EPOSITATA Il Presidente CANCELLERIA i GIOiANNA VERGA 6 LU