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Ordinanza — n. 27551/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, citing lack of jurisdiction to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27551/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the lower court's factual findings and provisional damages. The defendant argued for a different assessment of the vehicle mileage and questioned the discretion regarding the provisional sum, but the Court held that re-evaluating factual elements is exclusively the province of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements established by the trial judge, reserving such assessment exclusively to the court of first instance, and discretionary decisions on provisional damages are not subject to cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition provisional damages discretion judicial competence limits fraud conviction confirmation reticenza dolosa dei difetti contraffazione di merci accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE PASQUALE nato a CORATO il 16/10/1949 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIFUTTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 06/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 26/11/2019, nei confronti di MANGIONE PASQUALE in relazione al reato di cui al!' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla determinazione delle somme stabilite a titolo di provvisionale.

Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prima doglianza secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento avendo sottolineato come l'imputato titolare anch'egli di concessionaria era certamente a conoscenza del maggior chilometraggio della vettura che poneva in vendita. In relazione alla seconda doglianza va ricordato come non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos' deciso il 14/05 2021 Il onsigliere Estens. e Pì :11‘ ,DEPIN OSITATA Il Presidente OVANNA VERGA