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Ordinanza — n. 27550/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27550/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27550/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPUOTI VINCENZO nato a LUCERNA( SVIZZERA) il 18/05/1976 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di COMO, in data 11/03/2019, nei confronti di CACCIAPUOTI VINCENZO in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27550/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie traffico aggravato di cocaina concussione pagamento dell'ammenda reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPUOTI VINCENZO nato a LUCERNA( SVIZZERA) il 18/05/1976 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di COMO, in data 11/03/2019, nei confronti di CACCIAPUOTI VINCENZO in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile; invero la prima doglianza è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello ha già spiegato che l'importo della truffa e la reiterazione delle condotte escludono la possibilità di concedere l'invocata causa di non punibilità Quanto al secondo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il onsigliere Este E UTFAT I P LLERIA À, Il Presidente 1,1