Italian Court dismisses appeal on recidivism and attempted fraud, citing lack of specific grounds and established law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ferrari Carlo inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding recidivism and attempted fraud. The appellant argued for reduced liability and omitted statutory mitigating circumstances, but the court found the appeal lacked specificity and merely reiterated facts already evaluated by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or lacks specific grounds correlating to the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI CARLO nato a BORGONOVO VAL TIDONE il 11/08/1949 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \\,
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI, in data 14/07/2020, nei confronti di FERRARI CARLO in relazione ai reati di ricettazione e tentata truffa. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sia in relazione alla fattispecie di ricettazione che a quella di truffa tentata; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod.pen.; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero quanto alla ricettazione degli assegni la responsabilità risulta affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.
II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Quanto alle doglianze in punto di tentata truffa le stesse sono fondate su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello con valutazione conforme a quello di primo grado ha già spiegato come non si sia trattato di semplice inadempimento bensì di pagamento di acquisiti di diverse partite di vino con assegni provenienti da precedente furto; e tali considerazioni rendono logica la tenuta motivazionale della sentenza in ordine al chiaro dolo di trarre in inganno. Il secondo ed il terzo motivo sono reiterativi poiché la corte di appello con plurimi argomenti di fatto riferiti alle circostanze di consumazione dei reati ed alla negativa personalità dell'imputato ha già spiegato per quali ragioni dovere escludere l'ipotesi attenuata di ricettazione e dovere riconoscere la maggiore pericolosità fondante la recidiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il nsigliere Es e Il Presidente GIOVANNA VERGA