Cassation appeal dismissed as inadmissible; sentencing discretion under Art. 132-133 CP bars re-evaluation of penalty increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Monte Fabio inadmissible due to manifest lack of foundation. The appellant challenged the appellate court's determination of penalty increases for continuation under Article 640 of the Penal Code. The court ruled that sentencing discretion, governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code, precludes cassation review of the congruity of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of penalty increases falls within the discretion of the trial judge, rendering cassation appeals challenging the congruity of the sentence inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MONTE FABIO nato a MILANO il 04/07/1978 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 18/04/2019, nei confronti di DI MONTE FABIO in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione degli aumenti per continuazione. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero va fatta applicazione del principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre essendosi proceduto a fissare l'aumento per ciascuno dei reati satellite in misura omogena in ragione della serialità delle condotte di truffa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il lonsigliere E Il Presidente GIOVANNA VERGA DEP IN CA N C OSITATA ERIA 1 6 LO° 102