Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in appellate denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dumitrita inadmissible, upholding the appellate court's refusal of generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension. The appellant argued for legal violation and lack of reasoning, but the court found the lower court's decision free from manifest illogicality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation court cannot review the denial of generic mitigating circumstances or conditional sentence suspension unless the lower court's reasoning is manifestly illogical, as such decisions involve judicial discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRCESCU DUMITRITA nato il 13/09/1974 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; (N
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 25/03/2019, nei confronti di MIRCESCU DUMITRITA in relazione al reato di cui ali' art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena che il giudice di appello motiva sulla base di precise circostanze di fatto non censurabili nella presente sede in quanto prive di illogicità, tanto più manifesta oltre che di qualsiasi profilo di violazione di legge trattandosi di potere discrezionale del giudice. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il sonsigliere Estensore N IO A Il Presidente GIOVANNA VERGA i DEPOS!TATA IN CA N C LER