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Ordinanza — n. 27545/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of jurisdiction to re-evaluate facts found by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27545/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The appellant argued for a different factual assessment regarding the timing and nature of the alleged crime, but the court held that re-evaluating evidence is exclusively the province of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation jurisdiction cassation judicial review limits fraud conviction frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione materia di assicurazione contro gli infortuni rilevamento tempestivo nell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRO FRANCESCO nato a MONTEPAONE il 03/05/1954 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 21/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MILANO, in data 10/10/2019, nei confronti di PIRRO' FRANCESCO in relazione al reato di cui ali' art. 642 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con memoria depositata in cancelleria la parte civile chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.

Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla assoluta anomalia della denuncia di sinistro a distanza di due anni dai fatti e sulla sovrapponibilità della precedente lesione patita dalla supposta vittima con quella patita in occasione del denunciato falso sinistro. E tali valutazioni in quanto prive di illogicità tanto più manifesta non sono censurabili nella presente sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Aviva Italia spa che liquida in complessivi euro yoo,00 oltre accessori di legge. Cos' deciso il 14/05/2021 Il onsigliere Estensore • o • • Il Presidente i DEPOSITIT IN GIOVANNA VERGA