Italian court dismisses cassation appeal for lack of specific grounds regarding criminal continuity claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bartolo Angelino inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize the legal bond of criminal continuity with a prior judgment, but the court noted this argument merely repeated reasons already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The grounds for cassation must be specific and not merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of appeal, otherwise the appeal is inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLO ANGELINO nato a CASERTA il 04/05/1985 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \f
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 09/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LECCO, in data 19/02/2019, nei confronti di BARTOLO ANGELINO in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del tribunale di Lodi del 2 dicembre 2016. Il motivo è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con valutazione insensurabile ha già esposto come l'unitarietà della deliberazione criminosa sia esclusa alla luce dell'intermezzo temporale di due anni e mezzo tra i diversi reati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il onsigliere Esten Il Presidente DEPOSITATA GI VANNA VERGA IN CANCE_LLERIA