Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the cited ground of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by La Marca Bruno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a defect in reasoning regarding his liability for the crime of receiving stolen goods, but failed to specify the factual elements underlying his complaint. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the grounds of review; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MARCA BRUNO nato a NAPOLI il 09/07/1978 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 15/05/2018, nei confronti di LA MARCA BRUNO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indìca gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Invero a fronte degli argomenti svolti dal giudice di appello per confermare la responsabilità per ricettazione il ricorso svolge temi del tutto non conferenti con tali specifici argomenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Con igliere Estens e IG .It Pr'in • Il Presidente rt)EPOSITATA I N CANCELLERIA i 1 6 LlIG 2021