Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding discretionary sentencing balance review by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Grande Francesco and Innao Giuseppe inadmissible. The appellants argued that the appellate court erred in its discretionary balance between aggravating and mitigating circumstances regarding robbery charges. The court ruled that such discretionary evaluations are immune from cassation review unless arbitrary or illogical, finding the appellate court's reasoning sufficient and based on factual repetition of crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation appeals challenging the discretionary balance between aggravating and mitigating circumstances in sentencing are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRANDE FRANCESCO nato a LENTINI il 17/06/1998 INNAO GIUSEPPE nato a LENTINI il 07/04/1994 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 23/07/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, in data 08/04/2019, nei confronti di GRANDE FRANCESCO ed INNAO GIUSEPPE, confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze dovendosi riconoscere la prevalenza delle attenuanti.
Il motivo è inammissibile poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
E nel caso in esame il giudice di appello ha correttamente fondato il giudizio di equivalenza sulla base di plurime circostanze di fatto come la reiterazione di plurime condotte di rapina, del tutto incensurabili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Co sig ìere Este - reo, Il Presidente GIOVANNA VERGA _DEPOSITATA IN CANCEL