Ordinanza — n. 27538/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO MAURIZIO nato a TORINO il 03/06/1979 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 14/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di TORINO, in data 19/02/2018, nei confronti di LORUSSO MAURIZIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata rapina ed in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 27538/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata rapina ed in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO MAURIZIO nato a TORINO il 03/06/1979 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 14/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di TORINO, in data 19/02/2018, nei confronti di LORUSSO MAURIZIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata rapina ed in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..
Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il giudice di appello ha già adeguatamente spiegato come la reazione nei confronti degli agenti venne posta in essere al fine di garantirsi l'impunità e tale condotta integra la contestata fattispecie di rapina impropria. Quanto al secondo motivo è totalmente inconferente poiché il giudice di appello riconosceva proprio l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il C nsigliere Est-A,s0 • • •,:,n1.11 g./ \ t i Il Presidente GIOVANNA VERGA DEP I N OSIT