Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to procedural defects and lack of logical flaws in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio Melchionda and Roberto Marino inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a review of their criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances, as well as a re-evaluation of the sentence. The court rejected these claims because the first ground was not properly raised in the appeal and the second lacked logical flaws, while the sentencing discretion remained within legal bounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals are inadmissible if manifestly unfounded or repetitive, and cassation review does not require the appellate court to consider every favorable element, only those deemed decisive, nor does it permit a new evaluation of sentencing discretion absent logical error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELCHIONDA ANTONIO nato a APRICENA il 05/07/1966 MARINO ROBERTO nato a SAN SEVERO il 22/01/1976 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIFUTTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 29/10/2019, nei confronti di MELCHIONDA ANTONIO e MARINO ROBERTO, in relazione al reato, loro contestato in concorso di cui all art. 648 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: MELCHIONDA ANTONIO deduce: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - violazione di legge con riguardo alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
MARINO ROBERTO deduce: - vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti. In relazione al primo motivo del ricorso Melchionda la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello avendo il predetto formulato motivi soltanto in relazione alla determinazione della pena.
Quanto al secondo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In relazione al ricorso Marino si osserva altresì che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il i onsigliere Estensore I NAZIO P RD Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN