Italian court dismisses appeal on recidivism and generic mitigating circumstances due to lack of manifest illogic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Seck Fallou inadmissible, ruling that the lower court's findings on recidivism and the denial of generic mitigating circumstances were legally sound. The appellant argued for a violation of law regarding recidivism and the omission of mitigating factors, but the court found the appellate judgment adequately motivated the greater danger posed by the new crime. Consequently, the court held that the denial of mitigating circumstances was not manifestly illogical and thus insusceptible to review in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Recidivism is established when the new crime demonstrates increased danger, and the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK FALLOU nato il 19/02/1988 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 15/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 25/09/2017, nei confronti di SECK FALLOU in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva; - violazione di legge in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto alla recidiva la stessa è adeguatamente motivata dai giudice di appello in relazione alla maggiore pericolosità dimostrata dal ricorrente in occasione della consumazione di un ulteriore fatto di reato a fini di profitto. Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così •eciso il 14/05/2021 Il Ci nsigliere Es INVign Il Presidente • DEP GIO ANNA VERGA I N OSITATA CANCELLERIA i 16 LUG