Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction, upholding lower court's factual findings and procedural validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Catalfo Paolo Giuseppe inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the valid filing of the complaint and a defect in reasoning concerning his liability. The court rejected these claims, noting that the civil party, who received the payment, was the correct victim and that the appellate court's factual assessment falls exclusively within the trial judge's competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Supreme Court lacks power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance or second instance, reserving such assessment solely to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALFO PAOLO GIUSEPPE nato a LEONFORTE il 16/03/1964 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 30/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA, in data 05/12/2017, nei confronti di CATALFO PAOLO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge per avere erroneamente ritenuto la corte di appello validamente proposta la querela; vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato risultando dalla motivazione di primo e secondo grado e dallo stesso verbale di escussione dibattimentale della parte civile che a subire la truffa fu proprio Pagano Filippo il quale riceveva l'assegno in pagamento dall'imputato nella sua qualità di gestore dell'esercizio commerciale; correttamente pertanto il diritto di querela veniva esercitato dal medesimo. Quanto al secondo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla consegna in pagamento di un titolo tratto da soggetti conosciuti dal ricorrente e su un conto corrente già chiuso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 ,DEPOS1 TATA IN CA NCELLERi LU p 2021 IL FUNZF0NARÌ Pibi