Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation reserved to trial courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to have the appellate court re-evaluate factual elements already decided. The appellant argued the lower court erred in classifying the crime, but the court held that factual assessment is exclusively the trial judge's domain. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the civil party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements decided by the court of appeal, reserving such assessment exclusively to the judge of the merits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO ANTONIO nato a CITTANOVA il 25/03/1942 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 23/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BIELLA, in data 20/03/2019, nei confronti di RASO ANTONIO riteneva il predetto responsabile del delitto di appropriazione indebita in luogo della fattispecie di reato di cui all' art. 640 CP allo stesso originariamente contestata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due distinti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sia in relazione all'assenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 646 cod.pen. che con riguardo al profilo psicologico.
Con successiva memoria ritualmente depositata in cancelleria la parte civile chiedeva la conferma della sentenza impugnata e depositava conclusioni e nota spese. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte.. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sottolineando la natura della condotta del ricorrente il quale incassava l'assegno e chiudeva il conto corrente nonostante lo stato della trattativa non fosse ancora conclusa e l'oggetto dell'accordo precisato.
Appare pertanto evidente che la affermazione di responsabilità del ricorrente si è fondata sul corretto esame delle emergenze probatorie che la corte di appello ha valutato senza incorrere in alcuna illogicità, tanto più manifesta; ed a fronte di tale motivazione manifestamente infondato appare il ricorso posto che l'elemento psicologico del reato è stato correttamente ricavato dalle particolari modalità dell'azione. Nulla è dovuto alla parte civile avuto riguardo alla presentazione di semplici conclusioni prive di qualsiasi argomento. Invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen.
è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834). Utile contributo che nel caso in esame deve proprio essere escluso avuto riguardo al contenuto meramente assertivo delle conclusioni. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Presidente GIOVANNA VERGA --2 DEPOSI