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Ordinanza — n. 27532/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of recidiva finding in first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27532/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabeni Marco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding recidiva, but the appellate court had explicitly excluded a recidiva finding in its reasoning and judgment device. Consequently, the court ruled the appeal was totally eccentric and manifestly unfounded, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised contradict the factual findings and reasoning of the appellate court, rendering the request totally eccentric and manifestly unfounded.

Parole chiave

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recidiva finding inadmissible appeal eccentric appeal appellate reasoning court costs recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABENI MARCO nato a ROMA il 12/01/1970 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 09/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 27/03/2014, nei confronti di FABENI MARCO in relazione al reato di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Il motivo è inammissibile poiché il giudice di appello nell'esposizione del fatto esclude che all'esito del giudizio di primo grado sia stata concessa la recidiva come risulta anche dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado.

Così che il ricorso è totalmente eccentrico e manifestamente infondato rispetto alle valutazioni dei giudici di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il C nsigliere Estensore P Il Presidente GIOVANNA VERGA . DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 LUG