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Ordinanza — n. 27530/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds regarding witness credibility and sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27530/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Frunza Ionel and Chiteala Constantin inadmissible. The appellants argued for a new trial based on insufficient evidence against them, omitted statutory mitigation, and improper recidivism findings. The court rejected these claims as they lacked specific factual correlation to the lower court's reasoning, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds cited do not specifically correlate with the contested decision's reasoning, rendering the appeal generic and indeterminate.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity witness credibility statutory mitigation recidivism assessment procedural defect criminal liability rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 114 cod.pen.
art. 114 cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRUNZA IONEL nato il 01/08/1984 CHITEALA CONSTANTIN nato il 20/01/1976 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 23/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, in data 27/11/2019, nei confronti di FRUNZA IONEL e CHITEALA CONSTANTIN, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità di entrambi in relazione ai capi a) e b) della rubrica mancando adeguati riscontri alle dichiarazioni delle persone offese e della commessa del supermercato; - manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.; - difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva per Chiteale ed al conseguente giudizio di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti.

Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

E nel caso in esame le dichiarazioni delle due persone offese sono state pure ritenute riscontrate dalla deposizione della commessa del supernnaket e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza così che la motivazione della corte di appello fondandosi su precisi elementi di fatto logicamente interpretati non pare censurabile nella presente sede di legittimità. Il secondo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed il giudice di appello ha già spiegato per quali ragioni doversi escludere l'invocata attenuante del 114 cod.pen. avuto riguardo allo specifico ruolo rivestito da entrambi gli imputati. Anche il terzo motivo è totalmente reiterativo avendo la Corte di appello fornito apposita giustificazione delle ragioni del riconoscimento della recidiva con valutazione ancorata a precise circostanze di fatto non contestabili nella presente sede. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il onsigliere Estensore Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN