Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to the trial court under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Dilernia inadmissible, rejecting his challenge to the length of his prison sentence. Dilernia argued that the appellate court violated the law by imposing a penalty deemed disproportionate, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretionary power. Consequently, the court ruled that a new evaluation of the sentence's congruity is not permissible in cassation unless the penalty is exceptionally high.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is an exercise of the trial judge's discretion, rendering cassation appeals challenging the sentence's congruity inadmissible unless the penalty is exceptionally high.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA DOMENICO nato a CERIGNOLA il 06/11/1946 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 08/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 21/05/2018, nei confronti di DILERNIA DOMENICO in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il C nsigliere Esten re Il Presidente GI ANNA VERGA D IN EPOSITATA 1CANCL_LLERIA