Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Tonino Barbagallo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal on fraud charges and requested generic mitigating circumstances, but the court found his arguments generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or lacks specific grounds, requiring the appellant to precisely identify the errors in the lower court's decision rather than repeating generic arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO TONINO nato a SOLARINO il 26/05/1967 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; ...
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SIRACUSA, in data 12/01/2017, nei confronti di BARBAGALLO TONINO in relazione al reato di cui all art. 641 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione.
Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa dell'imputato insisteva nel primo motivo deducendo che i fatti non potevano configurare la contestata ipotesi di insolvenza fraudolenta bensì trattarsi di mero inadempimento civilistico; esponeva poi non esservi prova della dolosa preordinazione della condotta e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto alla prima doglianza è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la corte di appello ha già spiegato come l'avere persistito nella residenza all'interno della struttura alberghiera rassicurando il titolare del pagamento integri la contestata fattispecie con valutazione conforme a quella già operata dal primo giudice e del tutto esente dalle lamentate censure in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta. Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Anche il terzo motivo è manifestamente infondato posto che nel calcolo della prescrizione il ricorrente avrebbe dovuto aggiungere i periodi di sospensione per 6 mesi e 20 giorni in primo grado e per ulteriori 9 mesi in appello. In ogni caso l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Consigliere Estensore Te O I Il Presidente GIOVANNA VERG