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Ordinanza — n. 27526/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for arson conviction where property damage objectively occurred despite defendant's claimed jealous motive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27526/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Francesco Urso for aggravated arson under Article 635 of the Penal Code. The defense argued that Urso acted out of jealousy toward his ex-girlfriend and lacked intent to damage the gate, while the civil party contested the lack of motivation regarding mitigating circumstances. The court ruled that the objective damage to the property, evidenced by fire department records and photos, established the crime regardless of the subjective motive, and the appeal failed to properly request statutory mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; The subjective motive of the actor does not negate the objective constitution of the crime of arson when property damage is proven, and mitigation must be explicitly requested in the appeal.

Parole chiave

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arson aggravated subjective motive objective damage criminal appeal mitigating circumstance inadmissible appeal property destruction danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 14/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 04/04/2016, nei confronti di URSO FRANCESCO riteneva il predetto responsabile del delitto di cui all'art. 635 cod.pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 82 DPR 115/2002
Art. 83 DPR 115/2002
art. 635 cod.pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 14/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 04/04/2016, nei confronti di URSO FRANCESCO riteneva il predetto responsabile del delitto di cui all'art. 635 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSO FRANCESCO nato a MESAGNE il 09/04/1980 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 14/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 04/04/2016, nei confronti di URSO FRANCESCO riteneva il predetto responsabile del delitto di cui all'art. 635 cod.pen. aggravato, così qualificata l'ipotesi di cui all' art. 424 CP originariamente contestata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in assenza della volontà di arrecare al portoncino della persona offesa alcun danno avendo agito l'Urso in un moto di gelosia verso la sua ex fidanzata; - difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ed alla determinazione della pena.

Con memoria ritualmente depositata in cancelleria la difesa della parte civile contestata la fondatezza di entrambi i motivi proposti chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e liquidarsi le spese sostenute nella presenta fase del processo. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero i giudici di merito con valutazione conforme sul punto hanno accertato sia con riferimento alle risultanze della scheda di intervento dei Vigili del Fuoco che in base alle immagini fotografiche acquisite che il portoncino di ingresso dell'abitazione della Serio venne comunque danneggiato risultando per effetto del fuoco completamente annerito e con i vetri rotti.

Tanto basta per rendere l'azione punibile ex art. 635 cod.pen. non rilevando il movente dell'azione dell'imputato per escludere l'oggettività del fatto-reato. Quanto al secondo motivo non risulta che l'attenuante sia stata ritualmente richiesta nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado e comunque la stessa appare esclusa dalla natura del danno pur sempre avente ad oggetto un bene di valore non secondario. Infine la pena risulta inflitta nel minimo edittale e valutati i precedenti dell'imputato così che in alcuno dei vizi denunciati incorre la motivazione dei giudici di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Serio Anna Rita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 14/05/2021 Ilonsigliere Este 1 .DE IN POSITATA CANCELLERIA Il Presi