Italian court dismisses appeal claiming civil party's damages claim was withdrawn without formal notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Pellicane inadmissible due to manifestly unfounded arguments. The appellant argued that a witness statement without formal revocation of the civil party's status should void the damages claim, but the court noted the civil party explicitly requested compensation in the first instance's final discussion. Consequently, the appeal was rejected as repetitive of issues already resolved by lower courts, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates issues already decided by the court of first instance and lacks new grounds, particularly when the opposing party's procedural rights regarding damages claims were clearly manifested in prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANE MASSIMO nato a CASTELVETRANO il 09/10/1980 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \i,
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 01/07/2019, nei confronti di PELLICANE MASSIMO in relazione al reato di cui all art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente risolte; invero la dichiarazione resa dalla teste in sede di udienza dibattimentale non seguita dalla formale revoca della costituzione di parte civile, operabile anche mediante l'omessa presentazione delle conclusioni di primo grado, non vale a revocare la richiesta di risarcimento.
E nel caso di specie il giudice di appello ha già sottolineato come la parte civile abbia formulato le proprie conclusioni nella discussione finale del giudizio di primo grado così manifestando espressamente la volontà di ottenere il risarcimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Consigliere E tensore .DE I N POSITATA I CANCELLERIA